(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 673 comma primo, prima ipotesi, c.p.p., in cui si fa riferimento alla intervenuta «abrogazione della norma incriminatrice», può trovare applicazione solo nel caso di vera e propria abolitio criminis, cioè di eliminazione, oltre che del titolo del reato, anche dell'intera fattispecie di rilievo penale. (Nella specie è stata esclusa l'applicabilità del citato articolo con riguardo a condanna per reato di interesse privato in atti d'ufficio, affermandosi che la condotta già inquadrata nell'ambito di detta figura di reato sarebbe stata ancora perseguibile penalmente sulla base del nuovo testo dell'art. 323 c.p., introdotto dalla stessa L. 26 aprile 1990, n. 86 che ha cancellato la figura dell'interesse privato in atti d'ufficio).