(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione, cui sia richiesta la revoca della sentenza per sopravvenuta estinzione del reato, č tenuto ad interpretare il giudicato ed a renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 673 c.p.p. (Applicazione in tema di sentenza di condanna per detenzione di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice dell'esecuzione aveva affermato l'irrilevanza, ai fini della richiesta operativitā dell'abolitio criminis derivante dall'esito della procedura referendaria per l'abrogazione di talune norme del testo unico in materia di sostanze stupefacenti approvato con il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, procedura conclusasi con il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, il fatto che non fosse stata contestata la finalitā della detenzione: una contestazione all'epoca non necessaria per la rilevanza penale ex se della detenzione di quantitativo superiore alla dose media giornaliera.