(massima n. 1)
È ammissibile la richiesta di revoca di una sentenza di condanna per abolitio criminis quando, pur essendosi verificata, a seguito di rigetto di gravame, l'irrevocabilità di detta sentenza in data successiva a quella in cui il fatto ha cessato di costituire reato, tuttavia il gravame avesse ad oggetto capi e punti della decisione diversi da quelli concernenti l'affermazione della responsabilità. (Nella specie è stata, pertanto, ritenuta ammissibile — ancorché infondata — la richiesta di revoca di una condanna per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, atteso che la pronuncia d'appello, confermativa di quella di primo grado, era intervenuta prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, abrogativo, a seguito di referendum, di talune disposizioni del T.U. 9 ottobre 1990 n. 309, e il ricorso avverso la detta pronuncia, rigettato dalla Corte il 29 novembre 1993, non aveva avuto ad oggetto l'affermazione di responsabilità ma solo la denegata continuazione con altri fatti analoghi).