(massima n. 1)
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali non può invocarsi l'applicazione dell'art. 673 c.p.p. (Revoca della sentenza per abolizione sul presupposto che l'art. 2, comma 1 bis della L. 11 novembre 1993, n. 638 avrebbe implicitamente abrogato il reato di cui all'art. 1, L. 7 dicembre 1989, n. 389. E ciò in quanto non va confusa l'ipotesi dell'abolitio criminis entro il cui ambito opera l'art. 673 c.p.p., con la diversa ipotesi in cui, a certe condizioni ed entro certi limiti temporali, viene eliminata la sanzione conseguente alla violazione della norma.