(massima n. 1)
L'abrogazione della norma incriminatrice, in base alla quale la confisca è stata ordinata con sentenza irrevocabile, non può incidere sulla confisca che costituisce una misura di sicurezza patrimoniale destinata, per definizione normativa, a sopravvivere all'estinzione del reato. Ed invero dalla confisca consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene, del credito o della somma di denaro che ne costituisce l'oggetto, pertanto, la successiva invalidazione della norma incriminatrice per l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, operando su una situazione giuridica che deve considerarsi ormai esaurita, non può comportare il venire meno di tale effetto in applicazione dell'art. 673 c.p.p. (La Corte, nella specie, ha ritenuto corretta l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca disposta con la sentenza emessa per il reato di cui all'art. 708 c.p. prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della predetta contravvenzione).