(massima n. 1)
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 18 della L. n. 205 del 1999, il fatto costituente oltraggio deve ritenersi penalmente irrilevante, con la conseguente applicazione, ai procedimenti in corso, dell'art. 2, secondo comma, c.p., non potendo configurarsi quel fenomeno di «espansione normativa» che lo faccia sussumere in ipotesi di ingiuria e/o minaccia aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p., essendo, queste ultime, figure criminose dirette alla protezione di differenti beni giuridici. (Fattispecie relativa a revoca della sentenza di condanna a norma dell'art. 673 c.p.p.).