(massima n. 1)
L'intervenuta abrogazione dell'art. 341 c.p. ha dato luogo non ad una pura e semplice abolitio criminis, disciplinata dall'art. 2, comma secondo, c.p., ma ad un fenomeno di successione di leggi nel tempo, inquadrabile nelle previsioni di cui al successivo terzo comma dello stesso articolo, posto che la condotta già qualificata come oltraggio a pubblico ufficiale dalla norma abrogata sarebbe stata — ed è rimasta — punibile, sia pure meno severamente, in assenza di detta norma, a titolo di ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p. Ne consegue che, facendosi espressamente salvi, nella disciplina dettata dall'art. 2, comma terzo, c.p., gli effetti del giudicato, non può darsi luogo a revoca, ex art. 673 c.p.p., delle sentenze di condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale divenute definitive prima dell'intervento abrogativo.