(massima n. 1)
L'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall'art. 341 c.p. non ha dato luogo ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, quale previsto o disciplinato dall'art. 2, terzo comma, c.p., ma ad una vera e propria abolitio criminis, rientrante, come tale, nelle previsioni di cui al secondo comma dello stesso art. 2 c.p. Ne consegue che non può essere negata la revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., delle condanne per il suddetto reato inflitte con sentenze divenute esecutive prima dell'intervento abrogativo.