(massima n. 1)
L'istituto della revoca della sentenza a seguito di abolitio criminis, a norma dell'art. 673 c.p.p., opera anche in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'art. 444 stesso codice, atteso che, da un lato, il rito del patteggiamento non tocca il principio di diritto sostanziale nullum crimen sine lege, operante anche retroattivamente, con conseguente cessazione delle sanzioni irrogate e dei loro effetti, in caso di abrogazione della norma incriminatrice, e, dall'altro, il giudice dell'esecuzione non deve compiere alcun accertamento di merito, ma solo la valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale, e ciō anche quando la norma incriminatrice non sia stata interamente abrogata, ma riscritta con una riduzione del relativo ambito di operativitā. (Fattispecie concernente il reato di cui all'art. 323 c.p., commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997 e consistito nel rilascio di concessioni edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica locale, in relazione alla quale si trattava di stabilire se tale condotta rientrasse nella nuova definizione dell'illecito come fatto compiuto Ģin violazione di norme di legge o di regolamentoģ).