(massima n. 1)
Qualora la revoca dell'indulto, applicato ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, possa derivare da successiva condanna per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice dell'esecuzione, tenuto conto dell'esito del referendum e del successivo D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che ha abrogato l'art. 75 del suddetto D.P.R. n. 309/1990 limitatamente al riferimento alla dose media giornaliera, deve interpretare il giudicato (anche sulla base degli atti di cognizione) e chiarirne il contenuto ed i limiti, al fine di stabilire se l'ultima sentenza possa essere o meno suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p. per l'abolizione del reato; una sentenza a sua volta revocabile, infatti, non può costituire causa di revoca del beneficio condizionato.