(massima n. 1)
In tema di revoca della sentenza per abolitio criminis, non č consentito al giudice dell'esecuzione alcun apprezzamento di merito in contrasto con il precedente giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non revocabile la sentenza in quanto la destinazione della droga al fine di spaccio, e non all'uso personale, aveva costituito oggetto del giudizio).