(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione può revocare la sentenza di condanna, ormai in giudicato, solo nel caso di abolitio criminis, previsto dall'art. 673, primo comma, c.p.p. (abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice). Fuori di tale ipotesi, nel caso in cui non sia stata fatta valere una causa estintiva con gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza, l'unico rimedio avverso il giudicato di condanna può, eventualmente, essere costituito dal mezzo straordinario della revisione.