(massima n. 1)
L'art. 673 c.p.p. (Revoca della sentenza per abolizione del reato), al pari degli altri articoli dello stesso capo che disciplinano specifiche materie di competenza del giudice dell'esecuzione, non contiene un espresso riferimento all'art. 666 stesso codice, ma questa norma, inserita nella parte iniziale del capo in questione, regola le forme di ogni procedimento davanti allo stesso giudice. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio dell'ordinanza del Gip che aveva deciso sulla richiesta de plano, senza procedere con le formalitą di cui al terzo e quarto comma dell'art. 666, la Suprema Corte ha osservato che tale inosservanza si traduceva, fra l'altro, in omesso avviso all'interessato e in assenza di difensore, dando luogo a nullitą assoluta dell'ordinanza medesima, né era possibile intendere tale provvedimento come decreto di inammissibilitą, ex art. 666, secondo comma, considerato il contenuto di merito della decisione).