(massima n. 1)
Il giudice richiesto in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p, della revoca di una precedente sentenza di condanna a seguito di abolitio criminis, č tenuto ad interpretare il giudicato ed a renderne esplicito il contenuto ed i limiti, desumendo dalla decisione irrevocabile tutti quegli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari all'applicazione o al diniego della disciplina dettata dal suddetto art. 673.