(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca per sopravvenuta abolitio criminis della sentenza di condanna esecutiva, deve adottare la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma terzo, c.p.p. e non gią emettere il provvedimento de plano, adottabile solo se riguardi l'ammissibilitą della richiesta. (Nella fattispecie, relativa a sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il tribunale aveva rigettato, con provvedimento de plano, l'istanza perché la detenzione dello stupefacente aveva finalitą di spaccio e perché la quantitą di droga non era di modesta entitą).