(massima n. 1)
Il presupposto della revoca della sentenza per abolizione del reato, a norma dell'art. 673 c.p.p. č che l'abrogazione della norma incriminatrice sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Infatti se detta abrogazione interviene preventivamente alla data di irrevocabilitā della sentenza, compete al giudice di primo grado, o dell'impugnazione, provvedere a norma dell'art. 129 c.p.p. alla declaratoria che il fatto non č previsto dalla legge come reato.