(massima n. 1)
Concorrendo una causa estintiva della pena, quale l'indulto o la grazia, con l'intervenuta abolitio criminis, il giudice dell'esecuzione dovrà sempre procedere alla revoca della sentenza di condanna perché essa si fonda sul presupposto che il fatto non è più previsto dalla legge come reato mentre i predetti provvedimenti di clemenza incidono solo sulla pena e non sul fatto-reato.