(massima n. 1)
L'art. 673 c.p.p. prevede la revoca della sentenza di condanna solo nei casi di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, mentre gli effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria — secondo quanto risulta dall'art. 38 L. 28 febbraio 1985, n. 47 (norma compresa tra quelle richiamate dal D.L. n. 468 del 1994, dai successivi D.L. n. 551 del 1994 e D.L. n. 649 del 1994 e dall'art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724) — non hanno alcuna incidenza sul contenuto della norma incriminatrice e danno luogo soltanto all'estinzione del reato per intervenuta oblazione. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso inammissibilità di richiesta di revoca di condanna formulata in seguito a domanda di concessione in sanatoria).