(massima n. 1)
detta operativitā nel caso in cui essa richieda, da parte del giudice dell'esecuzione, non un riscontro meramente ricognitivo dell'intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice applicata nel giudizio di cognizione, ma una indagine valutativa in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni cui č subordinata la produzione dell'effetto abrogativo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di revoca di una sentenza di condanna per violazione della legge sugli stupefacenti, osservando che, non risultando da detta sentenza la destinazione dello stupefacente ad esclusivo uso personale del condannato, un accertamento in tal senso non avrebbe potuto essere compiuto dal giudice dell'esecuzione, avuto anche riguardo al fatto che il condannato, nel corso del giudizio di cognizione, avrebbe avuto la possibilitā di prospettare l'esistenza di elementi indicativi della suddetta destinazione).