(massima n. 1)
L'istituto della revoca della sentenza per abolitio criminis derivante da abrogazione o da declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, quale previsto dall'art. 673 c.p.p., non può trovare applicazione con riguardo all'ordinanza, divenuta definitiva, con la quale il tribunale di sorveglianza, prima della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 54, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, di cui a sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1995 n. 186, abbia disposto la revoca del beneficio della liberazione anticipata a cagione dell'intervenuta condanna del soggetto per un delitto non colposo (nella specie, evasione).