(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui vi sia stata sentenza di condanna irrevocabile per più reati unificati dalla continuazione ad una pena complessiva ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, e successivamente intervenga una revoca parziale della sentenza in ordine ad alcuni dei reati unificati, per abrogazione o per dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme incriminatrici, e la pena per i reati residui venga rideterminata in una misura che consentirebbe la concessione del predetto beneficio, il giudice dell'esecuzione può concederlo previa valutazione dei presupposti ed il compimento del giudizio prognostico ex art. 164 c.p. che il giudice della cognizione non aveva avuto motivo di effettuare.