(massima n. 1)
La revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis, disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 673 c.p.p., non comporta il venir meno della illiceitā civile del fatto cui la condanna si riferiva, per cui č da escludere che la revoca possa investire anche le statuizioni civili contenute in detta sentenza (principio affermato, nella specie, in relazione a revoca di condanna per il reato di abuso d'ufficio, a seguito della nuova formulazione dell'art. 323 c.p. introdotta dalla legge 16 luglio 1997 n. 234).