(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione può applicare, a norma dell'art. 673 c.p.p., la sospensione condizionale della pena qualora disponga la revoca per abolitio criminis delle precedenti sentenze di condanna che abbiano impedito, nel giudizio di cognizione, l'applicazione del beneficio, e questa sia giustificata dalla valutazione degli elementi acquisiti nel momento in cui è formulato dallo stesso giudice dell'esecuzione il giudizio prognostico.