(massima n. 1)
In tema di esecuzione, l'art. 673 c.p.p. opera soltanto nel caso in cui, a seguito di innovazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un'ipotesi di abrogazione esplicita o implicita di una norma, non potendo, invece, la predetta disposizione trovare applicazione, quando l'eventuale abrogazione implicita derivi da un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, che non può costituire "ius superveniens" anche a seguito di pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione.