(massima n. 1)
Con riferimento al caso di revisione previsto dall'art. 630, lett. c) c.p.p., per «nuove prove», dimostrative che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p., devono intendersi le prove costituite da elementi estranei e diversi da quelli del processo definito con la sentenza irrevocabile, sicché non è ammissibile la richiesta di revisione fondata su elementi già esistenti negli atti processuali che, per mancata deduzione o per omesso uso dei poteri di ufficio da parte del giudice, non furono da lui conosciuti o valutati.