(massima n. 1)
La genericitą delle previsioni normative di cui agli artt. 630, lett. c) e 631 c.p.p. induce ad escludere, in vaglio di ammissibilitą della richiesta di revisione, e salva naturalmente l'applicazione, in sede rescissoria, delle norme del giudizio di primo grado, limitazioni correlate alle modalitą di acquisizioni degli elementi probatori, e a ritenere, quindi, utilizzabili, ai fini della presentazione della richiesta, anche elementi desumibili da indagini difensive espletate a norma dell'art. 38 disp. att. c.p.p.