(massima n. 1)
Per addivenire ad un giudizio di revisione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile sono necessarie «nuove prove», ai sensi dell'art. 630, lett. c) c.p.p., e non dei meri elementi di prova, come la chiamata in correità o in reità proveniente da uno dei soggetti indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, del codice di rito, la quale si presenti priva, allo stato, di qualsiasi indicazione oggettiva di immediata riscontrabilità circa l'esistenza di ulteriori elementi idonei a corroborarla.