(massima n. 1)
Le «prove nuove» idonee a sostenere una richiesta di revisione ex art. 630, comma primo, lett. c) c.p.p., non possono consistere nelle dichiarazioni liberatorie di un coimputato, atteso che tali dichiarazioni soggiacciono alle limitazioni valutative dettate dall'art. 192, commi terzo e quarto, c.p.p., che attribuisce ad esse la natura di semplici elementi di prova non suscettibili di valutazione autonoma, potendo le stesse essere prese in considerazione solo unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilitą.