(massima n. 1)
È inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna fondata su nuovi accertamenti scientifici ove manchi la riconosciuta affidabilità tecnica degli stessi, difettando la natura di "prova nuova". (In motivazione la Corte ha precisato che gli accertamenti offerti, in questo caso, appaiono in realtà diretti ad ottenere una valutazione alternativa del fatto).