(massima n. 1)
In tema di revisione, nel caso di sentenza di condanna per una pluralità di reati ricorre l'ipotesi di revisione «parziale» solo ove l'istanza investa in modo esaustivo almeno una delle condanne riportate, tanto cioè da comportare rispetto al relativo capo di proscioglimento; ne consegue che deve escludersi che la revisione «parziale» possa riguardare elementi o circostanze comportanti un'attenuazione del reato per il quale sia stata riportata condanna. (Nella fattispecie vi era stata condanna per il delitto continuato di peculato, e la Suprema Corte ha affermato che l'eventuale riduzione dell'entità delle somme prelevate relativamente a due degli episodi in contestazione, ovvero il mutamento del titolo addotto per l'illecita appropriazione — missione e non lavoro straordinario — non fossero utili, ove provate mediante le «nuove» prove dedotte, ad integrare l'ipotesi di revisione di cui all'art. 630, lett. c) c.p.p., non coinvolgendo l'illiceità del fatto-reato oggetto della condanna).