(massima n. 1)
In tema di revisione, la sola indicazione di una nuova posizione, assunta rilevante, da parte di una persona che ha già reso dichiarazioni utilizzate per la pregressa affermazione della responsabilità e quindi ritrattate, impone al giudice di stabilire in primo luogo se l'elemento così prospettato sia sussumibile o meno nella previsione della lett. d) dell'art. 630 c.p.p. (condanna pronunciata in conseguenza di falsità); in secondo luogo, ed in caso di soluzione positiva, se detto elemento possa valere o meno ai fini rescissori, tenendo presente che se, per un verso, la falsità delle prime dichiarazioni in tanto ha rilievo in quanto sia accertata con sentenza passata in giudicato, per l'altro non può mai trascurarsi di indagare se il reato in cui si concreta la falsità sia estinto per qualsiasi causa o se per caso le stesse dichiarazioni, pur presentandosi come non vere, non costituiscano né mendacio né calunnia: ciò perché in entrambi i casi, se la risposta sia positiva superandosi la necessità del preventivo giudicato è demandato direttamente al giudice della revisione ogni accertamento relativo. (Fattispecie in tema di annullamento di declaratoria di inammissibilità di richiesta di revisione).