(massima n. 1)
Le dichiarazioni liberatorie di soggetti che rientrano nel novero dei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., sulle quali sia basata la richiesta di revisione, soggiacciono alla regola della conferma dell'attendibilità prevista dalla suddetta norma. Ciò perché, sotto il profilo della valenza probatoria, non è dato distinguere tra dichiarazioni liberatorie e dichiarazioni accusatorie.