(massima n. 1)
In sede di incidente di esecuzione, l'indagine affidata al giudice di merito è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione, e cioè alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'intrapresa esecuzione, rimanendo preclusa, per la formazione della res judicata, l'indagine concernente ogni altro vizio. Non è conseguentemente proponibile incidente di esecuzione deducendo censure aventi ad oggetto la data di nascita dell'imputato condannato e la conseguente sua imputabilità. L'istituto giuridico processuale che può recuperare all'ordinamento, a fronte di un quid novi, nella misura in cui lo stesso è stato ignorato dal giudice che non ne ha tenuto conto nella decisione, una nuova statuizione funzionale al recupero di una verità assertivamente conculcata, è costituito dalla revisione dei processi, di cui agli artt. 629 e seguenti c.p.p., che — come novità del nuovo procedimento — ammette anche i casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili a cagione di condizioni o qualità personali o della presenza di esimenti (art. 630, lett. b, c.p.p., in relazione all'art. 529, primo comma, dello stesso codice). (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale per i minorenni che rigettava l'incidente di esecuzione volto a conseguire la revoca di sentenze emesse nei confronti di minore asseritamente non imputabile e, qualificato il ricorso per l'incidente di esecuzione come istanza di revisione, ha disposto la trasmissione degli atti alla corte di appello territorialmente competente per l'ulteriore corso).