(massima n. 1)
La situazione d'incompatibilità fra giudicati prevista nell'art. 630, primo comma, lettera a) c.p.p. può eccezionalmente sorgere anche fra sentenze emesse nello stesso procedimento quando il fatto incompatibile con la sentenza irrevocabile di condanna per un reato scaturisca da sentenza successiva. Se i fatti inconciliabili derivassero dalla medesima sentenza o da sentenze distinte ma coeve, il rimedio invero esperibile sarebbe non la revisione, ma la impugnazione ordinaria. L'inconciliabilità deve riguardare i fatti di reato accertati e posti a fondamento delle due diverse decisioni, non già la valutazione differente, da parte dei giudici, di fatti storici diversi.