(massima n. 1)
L'art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p., che autorizza la richiesta di revisione qualora i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile, si riferisce agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto-reato, ritenuto a carico di chi formula la richiesta. La norma dunque non prevede la possibilitą di rivalutare lo stesso fatto, sotto il profilo giuridico della sua punibilitą, per via della difforme interpretazione della norma penale operata in altra sentenza a carico dei correi. Ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere a pena di inammissibilitą tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto, e pertanto non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze, che abbiano a fondamento gli stessi fatti.