(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 228 della legge fallimentare, che sanziona la condotta del curatore il quale avvantaggiando consapevolmente se stesso o un terzo privilegia interessi privati contrastanti con la finalitā della procedura, č sufficiente che si determini tale situazione di conflitto, indipendentemente dal fatto che si verifichino anche effetti in concreto pregiudizievoli per i creditori. (In applicazione del principio la Corte, sulla base dell'accertamento compiuto nella sentenza di merito circa alcuni privilegi concessi dal curatore ad uno dei creditori, ha respinto il ricorso di quest'ultimo fondato sulla circostanza che il Tribunale fallimentare aveva escluso sue particolari responsabilitā verso la massa dei creditori).