(massima n. 1)
La norma dell'art. 1126 c.c., prevedendo testualmente che la contribuzione per un terzo delle spese di rifacimento del lastrico solare deve far carico ai condomini «che ne hanno l'uso esclusivo» anziché a quelli che ne «fanno» uso esclusivo, attribuisce all'espressione «uso esclusivo» il significato di mera potenzialitą o facoltą dell'uso, quale che sia il concreto modo, anche di semplice inerzia, del suo estrinsecarsi, confermandosi dal tenore della stessa norma, come dalla sua ratio, la volontą del legislatore di prescindere da una effettiva utilizzazione del bene ed il riferimento alla utilitas ricavabile all'infuori od in pił di quella insita nella generale funzione di copertura sui cui soli fruitori non far gravare le relative spese.