(massima n. 1)
Tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo, seppure non č configurabile come un requisito di validitā o di efficacia, č atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione, colui il quale avendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie si trovi nell'impossibilitā di produrne l'originale, deve formulare una domanda di accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l'irreperibilitā del documento non sia espressione e conseguenza della volontā di revoca dell'atto da parte del testatore che, ai sensi dell'art. 684 c.c., si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento. Ne consegue che, in assenza di siffatta prova, l'eventuale mancato disconoscimento della copia dell'originale prodotta in giudizio č irrilevante, posto che non sarebbe idoneo ad escludere la possibilitā che il testatore, allo scopo di revocare il testamento, abbia distrutto l'originale dopo averlo fotocopiato.