(massima n. 1)
In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, č tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non cosė, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrā anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilitā.