(massima n. 1)
In tema di liquidazione coatta amministrativa, il giudizio di opposizione allo stato passivo ha ad oggetto il diritto del creditore di partecipare al concorso, per cui i vizi del provvedimento di esclusione, o della sua comunicazione (nel caso di specie, l'erronea indicazione del termine di impugnazione), non rilevano di per se stessi e non possono assurgere a specifiche "causae petendi" dell'opposizione con la conseguenza che, rispetto ad essi, non č configurabile un'omessa pronunzia da parte del giudice.