(massima n. 1)
La liquidazione coatta amministrativa costituisce un procedimento avente natura amministrativa e, con il deposito in cancelleria, lo stato passivo formato dal commissario liquidatore non acquista carattere giurisdizionale, ma assolve ad una mera funzione di pubblicità e segna il momento a partire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi previsti dall'art. 209 legge fall.; pertanto, all'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa non si applica, in difetto di qualsiasi richiamo esplicito od implicito, il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., che ha sì valenza generale, ma nell'ambito delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, e non anche quando si tratti di far valere per la prima volta dinanzi ad un giudice diritti asseritamente lesi, o comunque non riconosciuti nell'ambito di un precedente procedimento amministrativo.