(massima n. 1)
In tema di liquidazione coatta amministrativa, mentre la verificazione dei crediti da parte del commissario liquidatore ha natura di procedimento amministrativo, con il successivo deposito in cancelleria dello stato passivo, che costituisce il presupposto per le contestazioni davanti al giudice ordinario, sopravviene la connotazione giurisdizionale del medesimo, in base alla quale sono consentite le opposizioni e le impugnazioni di cui agli artt. 98 e 100 legge fall. (richiamati dall'art. 209 della legge stessa), e trova, pertanto, applicazione la disciplina in materia di termini processuali di cui agli artt. 326 e 327 c.p.c., in virtł del carattere di lex generalis del codice di rito rispetto al procedimento di opposizione allo stato passivo.