(massima n. 1)
L'ammissione di crediti con riserva, pur configurabile in via di principio anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, č consentita solo entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento; di tal che, stante la tassativitā delle riserve apponibili allo stato passivo, le eventuali riserve atipiche (o comunque anomale) sono da ritenersi come non apposte, e per la loro eliminazione non č necessario proporre opposizione ai sensi dell'art. 98 l. fall., con conseguente inoperativitā dei rigorosi termini di decadenza da cui quella procedura č caratterizzata.