(massima n. 1)
In tema di opposizione allo stato passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, per la proposizione dell'appello avverso le sentenze del tribunale si applica il termine abbreviato previsto dall'art. 99, comma 5, legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", vigente anteriormente al d.lgs. n. 5 del 2006), atteso che l'art. 209 richiama tutte le norme dall'art. 98 all'art. 103 legge fall., e senza che possa distinguersi a seconda che la sentenza abbia statuito in ordine al merito della controversia o solo con riguardo al rito osservabile, in quanto un eventuale sdoppiamento del termine per l'impugnazione, oltre a non essere previsto dall'ordinamento processuale, contrasterebbe con le esigenze di certezza del processo e di razionalitą della sua disciplina.