(massima n. 1)
Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, qualora il creditore (nella specie lavoratore subordinato) abbia proposto domanda di ammissione al commissario liquidatore e la stessa sia stata respinta, con conseguente non ammissione allo stato passivo, il creditore non ha altro rimedio che l'opposizione ai sensi dell'art. 98 legge fall., con conseguente verificarsi della preclusione endofallimentare nell'ipotesi in cui sia avanzata domanda di accertamento dello stesso credito dinanzi al giudice del lavoro. (Nella specie la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza del merito che aveva accolto la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad un inquadramento superiore).