(massima n. 1)
Qualora una pluralitą di creditori abbiano domandato il fallimento di una societą assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, e le Sezioni unite della Suprema Corte, in sede di regolamento preventivo proposto in relazione all'istanza di uno di detti creditori, abbiano statuito sulla giurisdizione (nella specie, affermando quella del giudice ordinario, salvo il dovere di tale giudice di provvedere al limitato fine della dichiarazione dello stato di insolvenza), deve negarsi l'ammissibilitą di ulteriori ricorsi per regolamento preventivo della giurisdizione, in relazione ad istanze proposte da altri creditori, in considerazione della convergenza delle iniziative di tutti i creditori in unico procedimento e del conseguente effetto vincolante di quella precedente pronuncia regolatrice della giurisdizione.