(massima n. 1)
In relazione ad istanza di fallimento di una società cooperativa, le questioni inerenti all'esercizio da parte della medesima di attività commerciale, con il conseguenziale assoggettamento a tale procedura anziché a liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, le questioni inerenti all'esistenza del preventivo nulla-osta ministeriale richiesto per le azioni esecutive dei creditori (art. 80 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165), attengono alla sussistenza dei presupposti per detta dichiarazione, quindi al merito, non alla giurisdizione, e, pertanto, non sono deducibili con istanza di regolamento preventivo.