(massima n. 1)
La questione relativa all'assoggettabilità o meno al fallimento di un imprenditore attiene al merito e non alla giurisdizione, non potendo essa implicare un ipotetico difetto di giurisdizione del tribunale fallimentare adito nemmeno nel caso in cui si prospetti l'assoggettabilità dell'imprenditore stesso a liquidazione coatta amministrativa, poiché l'eventuale fondatezza di tale ipotesi sarebbe destinata ad incidere soltanto sul contenuto della pronuncia del tribunale - che, anziché di fallimento, sarebbe dichiarativa, sic et simpliciter, dello stato di insolvenza della società, ex art. 195 legge fall. -. A tanto consegue, da un canto, l'inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in tali termini proposti, dall'altro, la condanna, per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., dell'istante, atteso il principio secondo cui costituisce causa di responsabilità ex art. 96 cit. la proposizione di un regolamento di giurisdizione privo del riscontro preventivo (nell'esercizio di un minimo di elementare diligenza) dell'erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e dello stato della giurisprudenza, integrando tale difetto di diligenza gli estremi di un comportamento processuale tanto funzionale ad un uso distorto del regolamento - evidentemente introdotto a fini meramente dilatori - quanto gravido di conseguenze pregiudizievoli per la controparte.