(massima n. 1)
La giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 195 e 202 della l. fall., con riguardo all'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza di impresa assoggettabile od assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, deve essere affermata, per le imprese assicuratrici, pure dopo la L. 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'Isvap — istituto di vigilanza sulle assicurazioni private — considerato che le innovazioni introdotte dalla legge medesima attengono alle funzioni amministrative (ripartite fra il Ministro dell'industria e detto istituto), ma non introducono alcuna deroga alle attribuzioni devolute al giudice ordinario dalle citate norme della legge fallimentare.