(massima n. 1)
Con riguardo alla posizione delle imprese escluse dal fallimento perché soggette al regime della liquidazione coatta amministrativa, spetta alla giurisdizione amministrativa la tutela rispetto sia al decreto ministeriale che ordina la liquidazione stessa, sia — salva la necessità del preventivo ricorso all'autorità di vigilanza — ai successivi atti posti in essere dal commissario liquidatore, essendo l'uno e gli altri caratterizzati da contenuto autoritativo e strumentali alla cura di pubblici interessi, così da fondare soltanto situazioni di interesse legittimo, e sopravvenendo soltanto al deposito in cancelleria dello stato passivo la connotazione giurisdizionale del medesimo, che consente le opposizioni ed impugnazioni previste dagli artt. 98 e 100 l. fall. Appartengono, invece, ab origine al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 195 e 202 l. fall. i procedimenti diretti alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza delle imprese suddette, anche quando la domanda sia stata proposta dal commissario liquidatore ed il provvedimento amministrativo di liquidazione sia stato impugnato davanti al giudice amministrativo.